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Sez. 1, Sentenza n. 3802 del 14/03/2003 (Rv. 561162 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Indebito soggettivo "ex persona accipientis" - Assimilabilità all'indebito oggettivo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561162-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

L'indebito soggettivo "ex persona accipientis" - che ricorre quando il debito di colui che ha eseguito il pagamento esiste, ma non verso colui che lo ha ricevuto (quando, in altri termini, il solvens è debitore, ma non dell'accipiens) - integra gli estremi di una fattispecie pressoché identica a quella dell'indebito oggettivo, e deve, pertanto, ritenersi disciplinato dall'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che, a legittimare il solvens alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, deve ritenersi sufficiente l'obbiettiva inesistenza di una "iusta causa solvendi", non avendo alcuna rilevanza la scusabilità, o meno, dell'errore per effetto del quale il pagamento stesso è stato eseguito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)