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Sez. 2, Sentenza n. 1256 del 19/04/1969 (Rv. 339888 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - PRONUNCIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339888-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - PRONUNCIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - LIMITI.*

La sentenza di appello che, a norma dell'art.354 cod.proc.civ., rimette la causa al giudice di primo grado per l'accertata non integrita del contraddittorio deve provvedere sulle spese processuali della fase di impugnazione, ma non anche su quelle del grado di giudizio nel quale e stata emessa la sentenza annullata, sulle quali dovra provvedere il giudice di primo grado nel contraddittorio di tutte le parti. (V. 2122-68, massima n.334288 2882-66, massima n.325461).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)