Sez. 2, Sentenza n. 1091 del 16/04/1973 (Rv. 363562 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PRONUNCIA SULLE SPESE - DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PRONUNCIA SULLE SPESE - DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
L'art 91 cod proc civ non richiede, per la pronuncia sulle spese, una decisione che attenga necessariamente al merito, ma unicamente una pronuncia che chiuda definitivamente il processo dinanzi al giudice presso il quale il processo stesso e pendente. Pertanto il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto del contraddittorio, deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello, non potendo rimettere la relativa decisione al giudice di primo grado, nuovamente investito della causa in applicazione dell'art 354 cod proc civ. (Conf 2122/68, mass n 334288; (V 2028/69, mass n 341276; 1256/69, mass n 339888).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)