Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9835 del 15/06/2012 (Rv. 622982 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione (art. 391 bis cod. proc. civ.) - Condizioni - Limiti - Erronea valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male compreso i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma primo, numero 4, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)