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Sez. L, Sentenza n. 8907 del 14/04/2010 (Rv. 612818 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Vizio revocatorio - Configurabilità - Condizioni - Riferimento agli atti "interni" al giudizio di legittimità - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612818-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto che può legittimare la domanda di revocazione della sentenza di cassazione deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, restando escluso, per converso, che possano essere comunque considerati "atti interni" al giudizio gli atti del fascicolo di merito, ed in specie del giudizio di appello, che non debbano essere esaminati direttamente dalla Corte di Cassazione (in quanto non investiti direttamente dalla denuncia di un "error in procedendo") e che, peraltro, neppure siano richiamati nel ricorso e nel controricorso (né risultino dalla lettura della sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)