Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21070 del 27/11/2012 (Rv. 624555 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Polizza contro gli infortuni stipulata da un ente previdenziale a beneficio degli aderenti - Applicabilità della disciplina di tutela del consumatore - Esclusione.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
All'assicurazione per conto altrui contro gli infortuni, stipulata da un soggetto privo della qualità di consumatore (nella specie, contratta da un ordine professionale a beneficio degli iscritti), è inapplicabile la disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 206, a nulla rilevando che tale qualità sia rivestita dal beneficiario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 206 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)