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Sez. 3, Ordinanza n. 369 del 11/01/2007 (Rv. 594370 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Carattere esclusivo - Applicabilità in favore del terzo beneficiario di una polizza assicurativa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594370-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

Nei contratti conclusi tra il consumatore e il professionista, per i quali è prevista la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendosi vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, alla figura del consumatore contraente è a questo fine assimilabile quella del terzo beneficiario di una polizza assicurativa (nella specie: polizza infortuni stipulata dall'associazione sportiva cui era iscritto il ricorrente), atteso che il suo diritto deriva direttamente dal contratto stipulato con il professionista e che contro quest'ultimo egli è legittimato ad agire in caso di inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)