Sez. 2, Sentenza n. 694 del 07/11/2000 Ud. (dep. 24/01/2001) Rv. 217885 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Responsabilità del datore di lavoro per reato commesso dal dipendente - Condizioni - Fattispecie relativa a responsabilità di un istituto di credito per truffa commessa da un proprio dipendente ai danni di un cliente.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Ai fini del riconoscimento della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. per il reato commesso dal proprio dipendente, deve restare provato, tra l'evento pregiudizievole e l'ambito delle mansioni attribuite al dipendente, un rapporto di occasionalità necessaria, che si ravvisa quando l'attività svolta dal lavoratore abbia determinato, nella sua estrinsecazione, una situazione tale da agevolare, o comunque rendere possibile, il fatto illecito, anche se, nella condotta delittuosa, il dipendente abbia superato i limiti delle incombenze connesse alle mansioni attribuitegli. (Nella fattispecie, relativa a impiegato di banca condannato per aver raggirato un cliente attraverso la falsificazione delle attestazioni bancarie sull'acquisto di titoli, la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Istituto di credito poiché l'azione criminosa era risultata riferibile alle funzioni legittimamente esercitata all'interno dell'organizzazione dell'ufficio da parte dell'imputato, il quale dei compiti attribuitigli si era giovato al fine di trarre in inganno la vittima, contando proprio sull'affidamento da quest'ultima riposto nell'operato di un soggetto inserito nella organizzazione della banca).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)