Sez. 2, Sentenza n. 41220 del 15/10/2024 Ud. (dep. 11/11/2024) Rv. 287103-01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Art.31 d.lgs. n.58 del 1998 - Responsabilità solidale della banca per i danni arrecati dal promotore finanziario - Natura - Condizioni.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Le banche e le società di intermediazione finanziaria rispondono solidalmente, ex art. 31 d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e a titolo di responsabilità indiretta, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., dei danni recati ai terzi dal promotore finanziario che opera fuori sede, nel caso in cui si accerti il cd. nesso di occasionalità necessaria, ossia che l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate al predetto, e la mancata elisione di tale nesso da parte della condotta gravemente negligente dell'investitore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'insussistenza del nesso di occasionalità necessaria rende irrilevante, ai fini dell'eventuale responsabilità solidale della banca, l'accertamento di eventuali condotte "anomale" da parte della persona offesa).
Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)