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Sez. 1, Sentenza n. 1536 del 25/05/1973 (Rv. 364322 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - MEZZI ANORMALI DI PAGAMENTI - NOZIONE - CESSIONE DI PREMI E CONTRIBUTI PER LA CINEMATOGRAFIA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1973-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364322-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - MEZZI ANORMALI DI PAGAMENTI - NOZIONE - CESSIONE DI PREMI E CONTRIBUTI PER LA CINEMATOGRAFIA - CONFIGURABILITA.*

Ai sensi dell'art 67 legge fallimentare costituiscono mezzi anormali di pagamenti tutti quei mezzi diversi dal denaro e dai titoli di credito che la legge o la pratica commerciale considerano equivalenti del denaro (quali gli assegni circolari e bancari, le cambiali, i vaglia cambiari e simili); piu precisamente, sono mezzi anormali le cessioni di merci, la datio in solutum e tutti quegli Atti in cui il denaro entra in funzione non quale strumento di immediata e diretta soluzione, ma in via mediata e indiretta, quale effetto finale di altre forme negoziali. Fra tali Atti possono comprendersi anche quelli relativi alla cessione dei contributi e premi per la cinematografia, di cui alla legge 16 giugno 1938 n 1061, e successive modificazioni. (V 1808/65).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 16/06/1938 num. 1061, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)