Sez. 1, Sentenza n. 4033 del 06/12/1974 (Rv. 372627 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - MEZZI ANORMALI DI PAGAMENTO - NOZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - MEZZI ANORMALI DI PAGAMENTO - NOZIONE.*
Agli effetti dell'art 67, primo comma, n 2 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942 n 267) costituiscono mezzi anormali di pagamento tutti quei mezzi diversi dal denaro e dai titoli di credito che la legge o la pratica commerciale considerano equivalenti del denaro (quali gli assegni circolari e bancari, le cambiali, i vaglia cambiari e simili) ; piu precisamente sono mezzi anormali le cessioni di merci, la datio in solutum e tutti quegli Atti in cui il denaro entra in funzione non quale strumento di immediata e diretta soluzione, ma in via mediata e indiretta, quale effetto finale di altre forme negoziali. (V 1536'73, mass n 364322).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)