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Sez. 1, Sentenza n. 16800 del 20/10/2022 Cc. (dep. 20/04/2023) Rv. 284625 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Delitto di cui all'art. 2638, comma secondo, cod. civ. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284625-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Quello di cui all'art. 2638, comma secondo, cod. civ. è un delitto di evento, che richiede la causazione di un effettivo ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, ivi compresa l'omessa comunicazione di informazioni dovute. (Fattispecie in materia di conflitto di competenza, in cui il reato è stato ritenuto consumato nel luogo in cui gli organi di vigilanza avevano ricevuto le false informazioni sulla situazione economica di un istituto di credito).

Cod. Civ. art. 2638 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)