Sez. 5 - , Sentenza n. 29377 del 29/05/2019 Ud. (dep. 04/07/2019) Rv. 276524 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Art. 2638, comma secondo, cod. civ. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza - Individuazione - Ragioni.
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L'evento del reato previsto dall'art. 2638, comma secondo, cod. civ. può essere integrato, oltre che dall'impedimento "in toto" dell'esercizio della funzione di vigilanza, dall'effettivo e rilevante ostacolo frapposto al dispiegarsi della funzione, con comportamenti di qualsiasi forma, comunque tali da determinare difficoltà di considerevole spessore o un significativo rallentamento - e non il mero ritardo - dell'attività di controllo. (In motivazione, la Corte ha richiamato la necessità di fornire della disposizione in esame un'interpretazione conforme al canone costituzionale di offensività e sistematicamente coerente con le previsioni degli artt. 187-quindecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 306 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2638, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 quindecies CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)