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Sez. 3, Sentenza n. 8705 del 29/04/2015 (Rv. 635205 - 01)

DEMANIO - TUTELA DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE | Giudizio pendente tra privati per il rilascio di un'area oggetto di locazione - Eccezione di demanialità - Proponibilità da parte del convenuto - Esclusione - Fondamento - Limiti - Rilevabilità d'ufficio - Criteri.
Stato
decisa il 2015-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635205-01

DEMANIO - TUTELA DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE

Nel giudizio pendente tra privati per il rilascio di un'area oggetto di un contratto di locazione, il convenuto non è legittimato ad eccepire la demanialità dell'area stessa, trattandosi di eccezione "de iure tertii", a meno che non alleghi un titolo proprio che tragga origine dalla pretesa demanialità, quale un diritto di uso civico ammissibile, o una concessione, ovvero un diritto soggettivo consequenziale all'esistenza del diritto pubblico sull'area; l'improponibilità di tale eccezione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche nel giudizio di cassazione, anche se la questione non abbia formato oggetto di espressa pronuncia da parte dei giudici di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)