Sez. 3, Sentenza n. 7630 del 30/03/2010 (Rv. 612573 - 01)
DEMANIO - TUTELA DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE | Rapporto, in ordine al bene demaniale, intercorrente tra privati e tra P.A. e privato - Distinzione - Portata - Conseguenze - Controversia tra privati per la restituzione di immobile concesso in comodato gratuito - Eccezione di demanialità del bene sollevata dal comodatario - Ammissibilità - Condizioni - Allegazione dell'esistenza di un diritto di uso civico o a titolo derivativo sul bene demaniale - Necessità.
DEMANIO - TUTELA DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE
Il rapporto che in ordine ad un bene demaniale intercorra tra privati deve essere distinto da quello che intercorra tra la P.A. ed il privato, essendo il primo disciplinato dalle sole norme civilistiche che regolano il tipo di rapporto che le parti medesime abbiano inteso porre in essere avuto riguardo alla concreta disponibilità del bene che esse possano legittimamente vantare, ed il secondo regolato, invece, dalle norme pubblicistiche, oltre che da quelle civilistiche che l'autorità amministrativa intenda utilizzare a tutela del demanio stesso (art. 823, secondo comma, cod. civ.). Ne consegue che, in controversia tra privati per la risoluzione di un contratto di comodato gratuito di un immobile e la condanna del comodatario alla sua restituzione, l'eccezione di demanialità del bene da parte del comodatario incorre nel divieto, posto dall'art. 81 cod. proc. civ., di far valere in nome proprio un diritto altrui, giacché appartenente soltanto alla P.A., salvo che il comodatario non alleghi la sussistenza di un proprio autonomo diritto alla disponibilità del bene demaniale, a titolo originario di uso civico ovvero a titolo derivativo dall'ente pubblico titolare del diritto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)