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Sez. L, Sentenza n. 4579 del 01/08/1984 (Rv. 436489 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ONERI DEI COMUNI, DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE E DEI RELATIVI CONSORZI DIPENDENTI DALLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - SENTENZA RELATIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 92 DEL 1981 - EFFETTI - INFLUENZA SUL DIRITTO SOGGETTIVO DEI DIPENDENTI AL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREDETTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PAGAMENTI EFFETTUATI DA DETTI ENTI - DIRITTO ALLA RIPETIZIONE EX ART. 2033 COD. CIV. - INDENNIZZO EX ART. 2041 STESSO CODICE - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436489-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ONERI DEI COMUNI, DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE E DEI RELATIVI CONSORZI DIPENDENTI DALLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - SENTENZA RELATIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 92 DEL 1981 - EFFETTI - INFLUENZA SUL DIRITTO SOGGETTIVO DEI DIPENDENTI AL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREDETTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PAGAMENTI EFFETTUATI DA DETTI ENTI - DIRITTO ALLA RIPETIZIONE EX ART. 2033 COD. CIV. - INDENNIZZO EX ART. 2041 STESSO CODICE - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*

La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nella parte in cui, in violazione del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e i relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico) non è di ostacolo all'applicazione dei benefici "combattentistici" contemplati dalla legge 24 maggio 1970 n. 336: infatti, pur creando un vuoto legislativo, l'anzidetta dichiarazione d'incostituzionalità - che attiene soltanto ai rapporti fra gli enti rientranti nella cosiddetta finanza pubblica allargata e lo stato, tenuto a provvedere alle necessarie coperture e ai relativi stanziamenti - non pone nel nulla le posizioni di diritto soggettivo attribuite dalla legge n. 336 del 1970 e non esclude che detti enti debbano sopportare gli oneri derivanti dall'applicazione dei benefici citati. Conseguentemente, i pagamenti effettuati dagli enti sopra menzionati, non essendo stati privati della loro originaria causa giustificatrice, non danno luogo a ripetizione a norma dell'art. 2033 cod. civ. o, in via sussidiaria, allo indennizzo ai sensi dell'art. 2041 dello stesso codice. (Conf 928/84, mass n 433123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)