Sez. 1, Sentenza n. 2486 del 07/04/1983 (Rv. 427347 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DI PRELIEVO - PER IMPORTAZIONI ANTERIORI ALL'11 SETTEMBRE 1976 - DISCIPLINA APPLICABILE - CONSEGUENZE - ALIQUOTA DEL PRELIEVO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL GIORNO DELL'IMPORTAZIONE - NECESSITÀ - SOPRAVVENIENZA DI TARIFFE PIÙ FAVOREVOLI PRIMA DEL GIORNO DELLO SDOGANAMENTO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DI PRELIEVO - PER IMPORTAZIONI ANTERIORI ALL'11 SETTEMBRE 1976 - DISCIPLINA APPLICABILE - CONSEGUENZE - ALIQUOTA DEL PRELIEVO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL GIORNO DELL'IMPORTAZIONE - NECESSITÀ - SOPRAVVENIENZA DI TARIFFE PIÙ FAVOREVOLI PRIMA DEL GIORNO DELLO SDOGANAMENTO - IRRILEVANZA.*
Il d.P.R. 22 settembre 1978 n.695, modificando l'art. 6 n. 2 delle Disposizioni preliminari della tariffa doganale approvata con d.P.R. 26 giugno 1965 n. 723, stabilisce l'applicabilità ai prelievi agricoli comunitari del principio fissato dal diritto interno per i dazi, circa la possibilità per l'importatore di beneficiare di tariffe più favorevoli sopravvenute prima che la merce venga lasciata nella sua libera disponibilità, con effetto retroattivo a partire dall'11 settembre 1976, ma non detta implicitamente, né presuppone una norma interna di senso opposto per le importazioni anteriori. Pertanto, i diritti di prelievo, con riguardo ad importazioni antecedenti all'indicata data, restano disciplinati dall'art. 17 del regolamento C.e.E. N. 19 del 4 aprile 1962, secondo l'interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia delle comunità il 15 giugno 1976 in causa n. 117/75, con la conseguenza che l'aliquota del prelievo sull'importazione è sempre quella in vigore il giorno della importazione stessa, cioè il giorno in cui la dichiarazione d'importazione viene accettata dagli uffici doganali, mentre resta irrilevante l'eventuale intervento di tariffe più favorevoli prima del giorno dello sdoganamento. (Conf 3177/82, mass n 421121).*
Riferimenti normativi: DPR 26/06/1965 num. 723 art. 6, Legge Straniera min. CEE 04/04/1962 num. 19 art. 17, DPR 22/09/1978 num. 695 art. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1978 num. 695 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)