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Sez. 4, Sentenza n. 4956 del 11/11/1986 Ud. (dep. 17/04/1987) Rv. 175748 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175748-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento con il quale il giudice di merito si pronuncia in ordine alla concessione di una provvisionale alla parte civile non è ricorribile in Cassazione, in quanto, per sua natura, è insuscettibile di passare in giudicato e fa salve le più ampie possibilità di difesa dell'imputato e del responsabile civile nella Sede di definitiva liquidazione dei danni. (Conf mass n 173165).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Pen. art. 190, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)