Sez. 4, Sentenza n. 5834 del 19/11/1987 Ud. (dep. 17/05/1988) Rv. 178392 - 01
IMPUGNAZIONE PENALE - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
IMPUGNAZIONE PENALE - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Il provvedimento, meramente delibativo, con il quale il giudice di merito assegna alla parte civile, a titolo di provvisionale, una somma di denaro da computarsi nella futura liquidazione del danno, non è ricorribile in Cassazione in quanto per il suo carattere di misura cautelare è insuscettibile di passare in giudicato. (Conf mass n 174721; (Conf mass n 175748).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Pen. art. 190, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)