Sez. 1, Sentenza n. 13177 del 05/06/2007 (Rv. 597426 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO | Impresa avicola - Riconducibilità - Condizioni.
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO
A norma dell'art. 2135 cod. civ. nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 228 del 2001, l'attività di allevamento di bestiame può considerarsi agricola, anziché commerciale, a condizione che sia esercitata in collegamento funzionale con il fondo, con la conseguenza che l'esercizio di un'impresa avicola - astrattamente riconducibile all'attività di allevamento del bestiame ai fini della qualificazione dell'avicoltore come imprenditore agricolo - può legittimamente ricomprendersi tra le attività agricole a condizione che l'avicoltore svolga la sua attività in collegamento necessario e funzionale con il fondo, non rilevando, in contrario, nè il disposto di cui all'art. 206 d.P.R. n. 1124 del 1965, modificato dalla legge n. 778 del 1986, dettato a soli fini assicurativi, nè la sopracitata novella di cui al d.lgs. n. 228 del 2001, trattandosi di norma innovativa (ispirata da principi di diritto europeo), insuscettibile di applicazione retroattiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, Legge 20/11/1986 num. 778
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)