Sez. 3, Sentenza n. 17042 del 02/12/2002 (Rv. 558888 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO | Impresa avicola - Riconducibilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO
A norma dell'art. 2135 cod. civ. (nel testo anteriore alla novella di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001), l'attività di allevamento di bestiame può considerarsi agricola, anziché commerciale, a condizione di essere esercitata in collegamento funzionale con il fondo, con la conseguenza che l'esercizio di un'impresa avicola - astrattamente riconducibile all'attività di allevamento del bestiame ai fini della qualificazione dell'avicoltore come imprenditore agricolo avente diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per l'agricoltura da parte dell'ENEL - può legittimamente ricomprendersi tra le attività agricole a condizione che l'avicoltore svolga la sua attività in collegamento necessario e funzionale con il fondo, non rilevando, in contrario, né il disposto di cui all'art. 206 d.P.R. 1124/65, modificato dalla legge 778/86, dettato a soli fini assicurativi, né la sopracitata novella di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001, trattandosi di norma innovativa (ispirata da principi di diritto europeo), insuscettibile di applicazione retroattiva (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha pertanto escluso che un'azienda avicultrice esercente l'attività di allevamento di polli con strutture industriali e senza alcun collegamento con un fondo agricolo potesse beneficiare delle tariffe elettriche agevolate nella stipula dei contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi con l'ENEL).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 30/06/1965 num. 1167, Legge 20/11/1986 num. 778, Legge 18/05/2001 num. 228 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)