Sez. U, Sentenza n. 5690 del 02/11/1979 (Rv. 402289 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI DI SVILUPPO AGRICOLO, E DI RIFORMA FONDIARIA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I RISPETTIVI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI DI SVILUPPO AGRICOLO, E DI RIFORMA FONDIARIA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I RISPETTIVI DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Gli enti di sviluppo agricolo e di riforma fondiaria sono enti pubblici non economici, poiche non svolgono un'attivita produttiva di beni e servizi utilizzando strumenti del diritto privato, ma sono preordinati ad attuare, nella sfera territoriale loro assegnata, finalita di generale interesse dello stato: ne consegue che le controversie relative al rapporto di impiego del personale dipendente sono soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tanto piu che l'art 8 della legge 14 luglio 1965, n 901, dispone che il regolamento organico del personale di tali enti deve essere informato ai principi dell'impiego statale. (V 1865/73, mass n 364889).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., DPR 23/06/1962 num. 948, Legge 14/07/1965 num. 901 art. 8, DPR 14/02/1966 num. 237 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)