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Sez. U, Sentenza n. 3000 del 02/05/1983 (Rv. 427916 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PRESTAZIONI LAVORATIVE IN FAVORE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - DOMANDA PROPOSTA DAL LAVORATORE PER L'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO CON L'ENTE STESSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1983-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427916-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PRESTAZIONI LAVORATIVE IN FAVORE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - DOMANDA PROPOSTA DAL LAVORATORE PER L'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO CON L'ENTE STESSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Con riguardo alla domanda proposta, in relazione a prestazioni lavorative in favore di un ente pubblico non economico (nella specie, ente di sviluppo in Campania), per sentire affermare che tali prestazioni non sono inerenti ad un rapporto di lavoro autonomo, come sostenuto dall'ente medesimo, ma integrano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel concorso del requisito dello stabile inserimento del prestatore nell'ambito della organizzazione pubblicistica del datore di lavoro, deve negarsi la configurabilità di una situazione di difetto assoluto di giurisdizione, atteso che detta domanda si ricollega a posizioni che trovano astratta tutela nelle norme dell'ordinamento, e deve affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto la domanda stessa è diretta a far valere l'esistenza di un rapporto qualificabile come pubblico impiego. (V 1494/82, mass n 419311; (V 5690/79, mass n 402289; (V 863/78, mass n 390203).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)