Sez. 1, Sentenza n. 3090 del 30/04/1997 Cc. (dep. 26/06/1997) Rv. 207966 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Deroghe all'intangibilità del giudicato - Oggetto e condizioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Qualora il giudice dell'esecuzione applichi ai fatti di reato oggetto di diverse sentenze di condanna l'istituto della continuazione, e sempre che la stessa non sia stata esplicitamente esclusa nei provvedimenti di cognizione, la possibilità di deroga al principio dell'intangibilità del giudicato concerne non soltanto la determinazione dell'entità della pena complessiva, ma anche i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)