Sez. 1, Sentenza n. 5367 del 18/12/2025 Cc. (dep. 10/02/2026) Rv. 289425-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Condanne già poste in continuazione con pena unica sospesa - Sospensione subordinata agli obblighi per una sola condanna - Richiesta di revoca della condizione - Estensione d’ufficio della subordinazione alla pena unica - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
E' illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di escludere la subordinazione all'adempimento di obblighi posta alla sospensione della pena per una delle condanne già precedentemente unite nel vincolo della continuazione, estenda invece d'ufficio detta condizione all'intera pena unificata sospesa, in quanto, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., solo al giudice che riconosce la continuazione è consentito adottare, anche di ufficio, "ogni altro provvedimento conseguente" in tema di sospensione condizionale della pena.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 3, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)