Sez. 6, Sentenza n. 5760 del 04/02/2011 Cc. (dep. 15/02/2011) Rv. 249456 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Trattato di estradizione Italia - U.S.A. del 13 ottobre 1983 - Modifiche successive - Qualità di cittadino appartenente a Paese terzo - Estradabilità - Sussistenza - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Ai fini dell'applicabilità del Trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, e successivamente modificato dall'Accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America del 25 giugno 2003, recepito tra le parti con l'Accordo bilaterale del 3 maggio 2006, ratificato con legge 16 marzo 2009, n. 25, non rileva la circostanza che lo Stato di cittadinanza dell'estradando non sia parte alle suddette convenzioni. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione di un cittadino russo avanzata dalle autorità statunitensi).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST., Legge 16/03/2009 num. 25, Tratt. Internaz. 13/10/1983, Tratt. Internaz. 25/06/2003, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)