Sez. 6, Sentenza n. 297 del 29/01/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 214135 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Stati Uniti d'America - Concessione della estradizione - Qualità di cittadino statunitense - Necessità - Esclusione - Qualità di cittadino appartenente a Paese terzo - Estradabilità - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Ai fini dell'applicabilità del trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, non rileva la qualità di straniero dell'estradando e non è necessario alcun accertamento sull'esistenza di accordi estradizionali fra gli Stati Uniti d'America e il paese di appartenenza del soggetto interessato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/10/1983
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)