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Sez. 1, Sentenza n. 1923 del 24/06/1985 Cc. (dep. 18/07/1985) Rv. 170145 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - CHIUSURA DELLA ISTRUZIONE - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE - EMISSIONE DI UN MANDATO DI CATTURA - DISTINZIONE TRA OBBLIGATORIETÀ E FACOLTATIVITÀ - MOTIVAZIONE - CRITERI - REVOCA NELL'ORDINANZA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - MOTIVAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170145-01

ISTRUZIONE PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - CHIUSURA DELLA ISTRUZIONE - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE - EMISSIONE DI UN MANDATO DI CATTURA - DISTINZIONE TRA OBBLIGATORIETÀ E FACOLTATIVITÀ - MOTIVAZIONE - CRITERI - REVOCA NELL'ORDINANZA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - MOTIVAZIONE - CRITERI.*

Nel caso di chiusura della fase formale dell'istruttoria e conseguente rinvio a giudizio con la emissione di un mandato di cattura, deve distinguersi se il mandato di cattura è obbligatorio o se è facoltativo. Nella prima ipotesi, la motivazione del mandato può essere quella della salva ordinanza di rinvio e, quindi, non è necessario appositamente provvedervi con l'esposizione delle relative ragioni all'interno del provvedimento che contemporaneamente ripristina la custodia cautelare, in quanto la motivazione è già contenuta nell'ordinanza di rinvio a giudizio ed è consentita la sua sussistenza per relationem. Nella seconda ipotesi, invece, il giudice deve spiegare quali siano gli elementi oggettivi o soggettivi sopravvenuti alla libertà provvisoria in precedenza concessa, i quali suggeriscano e legittimino una diversa e più rigorosa valutazione in ordine al provvedimento coercitivo. La qualcosa deve verificarsi anche nel caso di revoca degli arresti domiciliari, i quali sono compatibili con i reati che impongono la cattura, ma sono parimenti revocabili con la chiusura della istruttoria, dato l'esplicito richiamo dell'art. 277 ultimo comma cod. proc. pen. all'art. 375 cod. proc. pen.. ne consegue che anche la revoca sopra indicata richiede adeguata motivazione, interna o per relationem, perché è inconcepibile un ripristino dello stato di custodia cautelare immotivato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 375 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)