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Sez. 1, Sentenza n. 4235 del 22/12/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174898 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA DISPOSTA IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - APPLICABILITÀ ANCHE IN CASO DI CATTURA OBBLIGATORIA - LIMITI E CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174898-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA DISPOSTA IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - APPLICABILITÀ ANCHE IN CASO DI CATTURA OBBLIGATORIA - LIMITI E CRITERI.*

L'imputato, il quale abbia fatto presente, ai fini della applicazione della misura alternativa alla custodia in carcere, una condizione di salute particolarmente grave, ha diritto, anche nel caso di cattura obbligatoria, ad ottenere la misura degli arresti domiciliari, salvo che il giudice non dimostri, con adeguata motivazione, che vi ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen. - a tal fine il giudice deve operare la scelta tra la custodia in carcere o altrove, adottando quella che, pur tutelando le esigenze personali o di prevenzione speciale, sia tuttavia, di minor sacrificio per la libertà personale dell'imputato, tenuto anche conto della possibilità di aggiungere alla misura alternativa i limiti ed i divieti prescritti dall'art. 254 quater cod. proc. pen.. (V mass n 170352; (V mass n 170145).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)