Sez. 2, Sentenza n. 11504 del 21/10/1992 (Rv. 479089 - 01)
Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Testamento olografo - Sottoscrizione | Mediante indicazione del rapporto di parentela con i beneficiari - Valida manifestazione della volontà testamentaria - Condizioni - Fattispecie.
Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Testamento olografo - Sottoscrizione
Poiché l'art. 602 cod. civ. respingendo ogni rigore formale riconosce valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non è fatta con l'indicazione del nome e cognome, purché designi con certezza la persona del testatore, deve ritenersi valida la manifestazione della volontà testamentaria in uno scritto avente forma di lettera, sottoscritto con l'indicazione del rapporto di parentela con i beneficiari delle disposizioni quando comporti la certezza sull'identità della persona del testatore. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici del merito i quali avevano desunto la certezza dell'identità della testatrice in base al collegamento della sottoscrizione, mediante il termine "mamma", con altri elementi inseriti nella scrittura, quali la destinazione dello scritto "ai cari figli", la specificazione di fatti compiuti e di spese sopportate dagli stessi nell'interesse della genitrice, la rievocazione di altre vicende familiari, nonché la disposizione della "casa" unico bene del patrimonio della testatrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)