Sez. 2, Sentenza n. 8899 del 28/10/1994 (Rv. 488295 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - IN GENERE | Requisiti formali - Regolarità e leggibilità della scrittura - Esclusione - Limiti.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - IN GENERE
Tra i requisiti formali del testamento olografo (costituiti, a norma dell'art. 602 cod. civ., dalla sua totale autografia, dall'opposizione della data - per la quale non è richiesta una particolare posizione rispetto al testo dell'atto - e dalla sottoscrizione in calce - che può anche non essere fatta per esteso, alla condizione, espressamente prevista dalla legge, che essa valga a designare con certezza la persona del testatore -) non è compreso quello della regolarità e leggibilità della scrittura, salva la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinché possa essere accertata la volontà del testatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)