Sez. 1, Sentenza n. 3679 del 30/05/1988 (Rv. 458945 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - ILLECITI AMMINISTRATIVI - ERRORE DI FATTO NON DETERMINATO DA COLPA - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ - APPLICABILITÀ AI FATTI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.*
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - ILLECITI AMMINISTRATIVI - ERRORE DI FATTO NON DETERMINATO DA COLPA - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ - APPLICABILITÀ AI FATTI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.*
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il quale esclude la responsabilità dell'agente per il caso di errore sul fatto non determinato da colpa, è espressione di un principio generale operante anche nella previgente normativa. Pertanto, anche prima dell'entrata in vigore di tale norma, deve negarsi l'irrogabilità della sanzione amministrativa per vendita di merci senza la prescritta autorizzazione comunale, in violazione della disciplina di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, ove sussista un erroneo e non colpevole convincimento dell'autore dell'infrazione, circa la libera commerciabilità delle merci medesime, in relazione alle loro obiettive caratteristiche. (nella specie, vendita in farmacia senza l'autorizzazione comunale, di cui alla legge n. 476 del 1971, di articoli sanitari, zoccoli di tipo "scholls"). (V 138/85, mass n 438334).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)