Sez. 1, Sentenza n. 138 del 19/01/1985 (Rv. 438334 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'AGENTE - ERRORE SUL FATTO NON DETERMINATO DA COLPA - PRINCIPIO GENERALE - CONSEGUENZE IN TEMA DI VENDITA DI MERCI SENZA AUTORIZZAZIONE COMUNALE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'AGENTE - ERRORE SUL FATTO NON DETERMINATO DA COLPA - PRINCIPIO GENERALE - CONSEGUENZE IN TEMA DI VENDITA DI MERCI SENZA AUTORIZZAZIONE COMUNALE.*
In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, l'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il quale esclude la responsabilità dell'agente per il caso di errore sul fatto non determinato da colpa, configura espressione di un principio generale ravvisabile anche nella previgente normativa. Pertanto, anche prima della entrata in vigore di tale norma, deve negarsi l'irrogabilità di sanzione amministrativa per la vendita di merci senza la prescritta autorizzazione comunale, in violazione della disciplina del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, in presenza di un erroneo ma non colpevole convincimento dell'autore dell'infrazione (nella specie, indotto da dichiarazioni della stessa amministrazione) circa la libera commerciabilità delle merci medesime in relazione alle loro caratteristiche.*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)