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Sez. L, Sentenza n. 6045 del 14/03/2014 (Rv. 630447 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Riliquidazione pensione anzianità - Periodi contributivi maturati in Svizzera - Contributi non trasferiti - D.l. n. 108 del 2002, conv. in legge n. 172 del 2002 - Disciplina transitoria - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630447-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In tema di riliquidazione della pensione di anzianità, l'art. 3 del d.l. 11 giugno 2002, n. 108, conv. in legge 31 luglio 2002, n. 172, prevede una disciplina di carattere transitorio, al fine di consentire, ai cittadini italiani rientrati dalla Svizzera e disoccupati, di conseguire il diritto a pensione anche sulla base dei periodi contributivi maturati in detto Stato, benché non vi sia stato trasferimento dei contributi, nelle more del riassetto dei rapporti tra i sistemi di sicurezza sociale, in applicazione dell'Accordo, tra Comunità Europea e Confederazione Elvetica, ratificato con legge 15 dicembre 2000, n. 364, che ha stabilito la generale applicabilità del Regolamento CEE n. 1408 del 1971, con decorrenza 1° giugno 2002. Ne consegue che il calcolo della pensione deve essere effettuato sulla base della retribuzione percepita in Italia e coperta dalla contribuzione versata per l'assicurazione generale obbligatoria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto che la riliquidazione della pensione andava effettuata, ai fini della quantificazione della prestazione, in ragione della retribuzione che era stata percepita in Italia e, ai fini dell'anzianità contributiva, in forza del periodo di lavoro effettuato in Italia e Svizzera, con integrazione al trattamento minimo e senza applicare il sistema di calcolo retributivo di cui all'art. 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/07/2002 num. 172 art. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/06/2002 num. 108 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)