Sez. L, Sentenza n. 3676 del 13/02/2009 (Rv. 606894 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale - Art. 5, secondo comma, del d.P.R. n. 488 del 1968 - Trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri - Retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto in Svizzera - Determinazione - Criteri dettati dal predetto art. 5 - Applicabilità anche se più sfavorevoli - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In base all'art. 5, secondo comma, del d.P.R. n. 488 del 1968, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 - che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale a seguito della sentenza n. 172 del 2008 della Corte costituzionale - in ipotesi di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata in conformità dei criteri stabiliti dalla anzidetta disposizione, anche se più sfavorevoli di quelli del Paese nel quale la retribuzione è stata effettivamente percepita dal lavoratore (nella specie, Svizzera), e ciò al fine di rendere omogeneo al sistema italiano il rapporto tra retribuzione pensionabile e contributi versati.
Riferimenti normativi: Legge 18/05/1973 num. 283, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)