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Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 26/02/1991 (Rv. 471093 - 01)

Contratti in genere - Simulazione - In genere. | Illecito aquiliano - In genere.
Stato
decisa il 1991-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471093-01

Contratti in genere - Simulazione - In genere.

Il contratto simulato non costituisce in sè un atto illecito e pertanto non è fonte di responsabilità dei contraenti nei confronti dei terzi, i quali se possono opporre la simulazione alle parti, ai sensi dell'art. 1415 cod. civ., quando questa pregiudica i loro diritti, non hanno titolo al risarcimento dei danni nei confronti delle parti medesime se non in presenza, e nel concorso di tutti i relativi elementi costitutivi, di un atto ex art. 2043 cod. civ., qualificato in particolare dal necessario elemento psicologico, sotto il profilo della intenzionale lesione di un diritto del terzo ovvero della lesione stessa come effetto di mancanza di prudenza o di diligenza; elemento che, non potendo ritenersi implicito nel fatto stesso della simulazione, deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice del merito nei casi concreti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 324, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)