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Sez. 1, Sentenza n. 1404 del 01/02/2001 (Rv. 543560 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE | Necessità della prova della mala fede del contraente - Esclusione - Illecito aquilano - Contratto simulato come fonte di danno extracontrattuale - Elemento soggettivo della consapevole lesione dei diritti dei terzi - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543560-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE

A differenza di quanto avviene nella revocatoria ordinaria, per la quale rilevano le condizioni soggettive dell'acquirente a titolo oneroso, nella azione di simulazione assoluta di un contratto, fatta valere nei confronti delle parti perché in pregiudizio dei diritti dei creditori, non forma oggetto di accertamento l'atteggiamento soggettivo di mala fede di uno dei contraenti; l'elemento psicologico, sotto il profilo della consapevole lesione dei diritti dei terzi, diviene invece rilevante come tema di prova, e non può ritenersi implicito nel fatto stesso della simulazione, ove il terzo intenda far valere il contratto simulato come fatto illecito, fonte di responsabilità dei contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)