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Sez. 1, Sentenza n. 1594 del 07/05/1976 (Rv. 380345 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - COSTITUZIONE - NEI RAPPORTI CON I TERZI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380345-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - COSTITUZIONE - NEI RAPPORTI CON I TERZI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Una societa di fatto, ancorche inesistente nei rapporti interni fra i soci, puo tuttavia essere ritenuta esistente rispetto ai terzi nel concorso di due elementi: l'uno obiettivo, consistente nella esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia nel fatto che due o piu persone abbiano operato nel mondo esterno comportandosi appunto come soci; l'altro, subiettivo, consistente nel fatto che i terzi, in buona fede e senza colpa, abbiano fatto ragionevolmente affidamento sull'esistenza della societa. L'accertamento del giudice di merito circa la concludenza delle manifestazioni esteriori in ordine all'idoneita a provare l'esistenza (rispetto ai terzi) di una societa di fatto fra due o piu persone, cosi come l'accertamento relativo alla ragionevolezza dell'affidamento dei terzi, sono incensurabili in Cassazione, se congruamente e correttamente motivati. (V 1966/72, mass n 359083 e 359084).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)