Sez. 2, Sentenza n. 1966 del 20/06/1972 (Rv. 359083 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - RESPONSABILITA DEI SOCI - ESISTENZA DELLA SOCIETA NEI CONFRONTI DEI TERZI - CONDIZIONI - AFFIDAMENTO DEI TERZI - NECESSITA - EFFETTI - SOCIETA APPARENTE - OBBLIGAZIONI SOCIALI - RESPONSABILITA SOLIDALE DEI SOCI.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - RESPONSABILITA DEI SOCI - ESISTENZA DELLA SOCIETA NEI CONFRONTI DEI TERZI - CONDIZIONI - AFFIDAMENTO DEI TERZI - NECESSITA - EFFETTI - SOCIETA APPARENTE - OBBLIGAZIONI SOCIALI - RESPONSABILITA SOLIDALE DEI SOCI.*
Una societa di fatto, ancorche non esista nei rapporti interni tra i soci, puo tuttavia apparire esistente ai terzi, allorche due o piu persone operino nel mondo esterno in modo da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, con la conseguenza che i terzi, trattandosi con ciascuno di loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza o responsabilita dell'apparente societa. In tale ipotesi, a tutela della buona fede dei terzi, che, senza colpa, abbiano creduto alla reale esistenza dell'apparente societa, opera il principio dell'apparenza di diritto, in virtu del quale, nonostante l'inesistenza giuridica dell'ente, coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in solido, rispetto ai terzi, obbligazioni sociali, come se la societa esistesse. (Conf 354'70, mass n 345264).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)