Sez. L, Sentenza n. 10961 del 02/10/1999 (Rv. 530878 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento collettivo per riduzione di personale - Comunicazione ex art. 4 terzo comma della legge 23 luglio 1991 n. 223 - Requisiti - Riferimento non ai profili professionali ma alle singole mansioni svolte dal personale eccedente - Idoneità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Poiché le informazioni prescritte dal terzo comma dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223 devono essere tali da consentire all'interlocutore sindacale di svolgere una ricognizione della forza lavoro abitualmente impiegata e del numero e dei profili professionali del personale eccedente, anche al fine di valutare le eventuali misure alternative rispetto ai programmati licenziamenti, deve ritenersi idonea la comunicazione del datore di lavoro che, anziché fare riferimento ai profili professionali, come espressamente previsto dalla stessa norma, individui le singole mansioni inutili ed i nominativi dei dipendenti ad esse addetti.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)