Sez. L, Sentenza n. 4140 del 22/03/2001 (Rv. 545031 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazione ex art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 - Riferimento alla categoria ed al comprensorio di appartenenza dei lavoratori da licenziare - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
È rispettosa del disposto dell'art. 4, terzo comma, della legge 23 Luglio 1991, n. 223 - secondo il quale le imprese, nella comunicazione relativa all'apertura della procedura di mobilità, devono indicare, tra l'altro la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente - la comunicazione che consenta la identificazione, nella prima fase della procedura, della categoria e del comprensorio di appartenenza del personale da collocare in mobilità, individuando la cerchia di soggetti nell'ambito della quale dovranno operare gli accordi collettivi, a seguito della verifica delle cause dell'eccedenza del personale e delle possibilità di utilizzazione di tale personale anche mediante contratti di solidarietà o altre forme flessibili di gestione del tempo del lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)