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Sez. 3, Sentenza n. 2194 del 27/07/1973 (Rv. 365427 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - PROVA DEL PAGAMENTO DEL CONVENUTO - PROVA DELLA DIVERSA IMPUTAZIONE - ONERE DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1973-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365427-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - PROVA DEL PAGAMENTO DEL CONVENUTO - PROVA DELLA DIVERSA IMPUTAZIONE - ONERE DEL CREDITORE.*

Qualora il convenuto, cui sia stato richiesto il pagamento di un debito, provi di avere gia corrisposto una somma idonea all'Estinzione del debito stesso, incombe all'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento e da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, l'Onere di allegare e provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonche la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione. (Conf 1606/70; 1467/69).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)