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Sez. 1, Sentenza n. 1977 del 01/06/1976 (Rv. 380790 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - PROVA DA PARTE DEL DEBITORE DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA IDONEA AD ESTINGUERE IL DEBITO - DIVERSA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL CREDITORE - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA ALLO STESSO CREDITORE.*
Stato
decisa il 1976-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380790-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - PROVA DA PARTE DEL DEBITORE DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA IDONEA AD ESTINGUERE IL DEBITO - DIVERSA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL CREDITORE - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA ALLO STESSO CREDITORE.*

Qualora il convenuto, cui sia stato richiesto il pagamento di un debito, provi di aver gia corrisposto una somma idonea all'Estinzione del debito stesso, incombe all'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento e da imputarsi a un debito diverso da quello dedotto in giudizio, l'Onere di allegare e provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonche la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione. (Conf 2450/73, mass n 365859; (Conf 2194/73, mass n 365427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)