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Sez. 5, Sentenza n. 5654 del 17/04/2001 (Rv. 545983 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Atto tributario - Notifica a mezzo messo di conciliazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545983-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Il messo di conciliazione, pur facendo parte di un ufficio statale (ora soppresso - art. 3 legge 16 dicembre 1999 n. 479) e pur essendo sottoposto alla sorveglianza del relativo titolare (giudice conciliatore) ex art. 256 del R.D. n. 2271 del 1924, rientra, tuttavia, nell'apparato organizzativo del Comune, ed il rapporto di detto messo, che non sia già dipendente del Comune, ed il Comune medesimo, astrattamente configurabile sia in regime di autonomia che in regime di subordinazione, assume, nella seconda ipotesi, la natura di rapporto di pubblico impiego, sicché l'amministrazione finanziaria dello Stato, avvalendosi della facoltà concessale dall'ordinamento positivo - sulla base degli artt. 56, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 e 60, comma primo, lett. a, del d.P.R. n. 600 del 1973 - può richiedere che la notificazione di un atto tributario sia eseguita da un messo di conciliazione, quale appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)