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Sez. 1, Sentenza n. 3594 del 15/04/1994 (Rv. 486222 - 01)

Comune - Personale - Messi | Messo di conciliazione - Rapporto con il Comune - Natura - Notifica di un atto tributario - Richiesta al Comune - Esecuzione - Incarico al messo di conciliazione - Conferimento - Inesatto adempimento dell'incarico - Responsabilità del Comune nei confronti dell'amministrazione finanziaria - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486222-01

Comune - Personale - Messi

Il messo di conciliazione, pur facendo parte funzionalmente di un ufficio (conciliazione) statale e pur essendo sottoposto alla sorveglianza del relativo titolare (conciliatore) ex art. 256 R.D. 20 dicembre 1924 n. 2271, rientra, tuttavia, nell'apparato organizzativo del Comune e il rapporto tra detto messo che non sia già dipendente comunale e il Comune, astrattamente configurabile sia in regime di autonomia che in regime di subordinazione, assume, nella seconda ipotesi, la natura di rapporto di pubblico impiego. Pertanto, qualora la Amministrazione finanziaria dello Stato, avvalendosi delle facoltà concessele dall'ordinamento positivo, richieda che la notifica di un atto tributario avvenga a mezzo di messi comunali e questa venga demandata al messo di conciliazione, si instaura un rapporto non già tra la amministrazione ed il messo, ma tra questa e il Comune, sicché l'inesatto adempimento dell'incarico (quale la sua omissione, la sua nullità o il suo colposo ritardo) pur se materialmente commesso dal messo è imputabile al Comune e comporta la responsabilità del Comune medesimo nei confronti dell'Amministrazione per il pregiudizio che ne sia a questa derivato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 20/12/1924 num. 2271 art. 256, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 28, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)