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Sez. 1, Ordinanza n. 4322 del 19/02/2024 (Rv. 670555-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa - Documenti già allegati nella fase avanti al Commissario liquidatore - Opposizione - Necessità di produzione - Riferimento - Sufficienza.
Stato
decisa il 2024-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670555-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e 209 l. fall., anche nella procedura di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, nel susseguente giudizio di opposizione, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto menzionare nel ricorso avanti al giudice – ed in termini specifici - i documenti di cui intende avvalersi, quali già prodotti nel corso della verifica amministrativa dei crediti innanzi al commissario liquidatore, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale, in presenza di detto richiamo non generico, deve disporne l'acquisizione dalla documentazione già detenuta dal commissario liquidatore in relazione alla precedente fase di accertamento e al relativo procedimento.

Legge Falliment. art. 99, Legge Falliment. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)