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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25663 del 13/11/2020 (Rv. 659596 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei documenti - Sufficienza - Documentazione già prodotta dal creditore nella fase di insinuazione al passivo - Acquisizione d’ufficio dal fascicolo della procedura - Necessità.
Stato
decisa il 2020-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659596-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 2 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)