diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5429 del 21/10/1996 Cc. (dep. 04/12/1996) Rv. 206183 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Emesse per lo stesso fatto - Nozione di "stesso fatto" - Differenze con l'espressione "medesimo fatto" di cui all'art. 649 cod. proc. pen. - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206183-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

La locuzione "stesso fatto" di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. ha un significato più esteso dell'espressione "medesimo fatto" di cui all'art. 649 cod. proc. pen., ricomprendendo - fermo restando un nucleo originario comune - tutte le diverse possibilità di commissione o di articolazione di un determinato fatto criminoso. Ne consegue che, qualora venga contestata a taluno l'esecuzione materiale di un delitto (nella specie omicidio), per il quale egli già sia stato assolto dall'imputazione di esserne stato il mandante, legittimamente viene emessa una nuova ordinanza di custodia cautelare, non potendo ravvisarsi nelle diverse condotte contestate il "medesimo fatto", ma non può decorrere un nuovo termine di custodia cautelare, dovendo ritenersi ricorrere un'ipotesi di "stesso fatto" prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)