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Sez. 5, Sentenza n. 2815 del 28/11/1995 Cc. (dep. 27/12/1995) Rv. 203590 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere | Divieto di "bis in idem" - Operatività - Esclusione - Conseguenza: reiterazione di provvedimento cautelare per lo stesso fatto - Possibilità - Limite: unificazione dei termini di durata massima della misura - Fattispecie: bancarotta fraudolenta.
Stato
decisa il 1995-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203590-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere

Il divieto del "bis in idem" non vige in riferimento alle misure cautelari, sicché è legittima la reiterazione di una misura anche per il medesimo fatto, salva l'unificazione dei termini di durata massima, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 297 cod. proc. pen., allo scopo di evitare l'artificio delle cosiddette contestazioni a catena. (Fattispecie relativa a custodia cautelare in carcere per bancarotta fraudolenta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)