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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15324 del 13/05/2022 (Rv. 664604 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Imposta di registro - Benefici - Decadenza dell’amministrazione dall’esercizio della pretesa tributaria - Individuazione - Decorrenza - Criteri.
Stato
decisa il 2022-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664604-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina relative all'imposta di registro, nell'ipotesi in cui il contribuente, intendendo fruire dei relativi benefici, all'atto della registrazione si limiti a dichiarare di possedere i requisiti di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 604 del 1954, senza consegnare al pubblico ufficiale rogante la relativa certificazione, e ometta, altresì, di attivare la procedura di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge, producendo l'attestazione provvisoria, trova applicazione il termine di decadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con decorrenza dalla data di registrazione dell'atto e non dalla scadenza dell'ulteriore triennio di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 604 del 1954, rilevante con riferimento al diverso caso in cui l'acquirente abbia richiesto l'applicazione dei benefici in via provvisoria, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 4.

Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, Decreto Legge 23/10/1996 num. 542 art. 2 com. 1, Legge 23/12/1996 num. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)